Proxy Server con filtraggio dei contenuti della navigazione: differenze tra le versioni

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monthly:vostro.indirizzo@email.it:/var/www/calamaris/monthly/index.html:both:'Squid mensile'
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== Conclusioni ==
Abbiamo visto in questo articolo un sistema abbastanza completo per implementare un proxy server che funzioni anche come filtro dei contenuti web da veicolare agli utenti di una LAN.
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Senza addentrarci in dettagli legali, vi ricordo che è necessario che una struttura che intenda installare un sistema di controllo della navigazione si doti anche di un regolamento per la navigazione internet, affisso nella bacheca degli annunci aziendali, allegato ad ogni contratto di assunzione e preventivamente discusso con gli organi sindacali della struttura stessa.
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A tale scopo può essere utile considerare le linee guida del Garante per lutilizzo di posta elettronica e internet, che possiamo così riasssumere:
* I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti, tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.
* Il Garante privacy, con un provvedimento generale che sarà pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", fornisce concrete indicazioni in ordine all'uso dei computer sul luogo di lavoro. "La questione è particolarmente delicata - afferma il relatore Mauro Paissan - perché dall'analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori".
* L'Autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda.
* Il provvedimento raccomanda l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica.
* Il datore di lavoro è inoltre chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori. Per quanto riguarda Internet è opportuno ad esempio:
** individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
** utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali.